IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa civile promossa
 dalle societa' Canepa Luigi s.r.l., Fin. Im.  s.r.l.,  Marine  Diesel
 Center  s.p.a., Medycal System s.p.a., Rem Kard Italia s.r.l., Romero
 s.r.l.,   Unicaf   s.r.l.,   in   persona   dei   rispettivi   legali
 rappresentanti  pro-tempore,  elettivamente  domiciliati  in  Via  XX
 Settembre 6/11, presso l'avv. Adolfo Semino,  che  le  rappresenta  e
 difende  per mandato in calce all'atto di citazione. Attrici, avverso
 il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia  e  giustizia  in
 persona dei rispettivi Ministri pro-tempore rappresentati e difesi ex
 lege   dalla   avvocatura   dello  Stato  di  Genova  domiciliatario.
 Convenuti,
                               IN FATTO
    Con atto di citazione notificato il 7 novembre 1992 le societa' in
 epigrafe  indicate  citavano  in  giudizio   i   predetti   Ministeri
 chiedendone la condanna alla rifuzione di quanto indebitamente pagato
 a  sensi  dell'art.  36 della legge 27 aprile 1989, a titolo di tassa
 annuale di concessione  governativa  per  l'iscrizione  sul  registro
 imprese  del tribunale per l'importo di L. 14.500.000 la Canepa Luigi
 s.r.l., di L. 17.500.000 la Fin. Im. s.r.l., di L. 63.000.000 la  Ma-
 rine  Diesel  Center s.p.a., di L. 17.500.000 la Romero s.r.l., di L.
 17.500.000  la  Unicaf   s.r.l.,   oltre   interessi   di   legge   e
 rivalutazione.  Assumevano  a  sostegno  della  domanda: a) che erano
 iscritte nel registro delle societa' del tribunale di  Genova  e  che
 avevano  pagato  le tasse annuali sopra specificate con versamenti in
 conto corrente postale all'ufficio del registro tasse cc.gg. di Roma;
 b)  che  i  pagamenti  effettuati  per  tali  tasse  sarebbero  stati
 effettuati   indebitamente   per  l'illegittimita'  dell'imposizione,
 palesemente in contrasto con la Direttiva C.E.E. del 17 luglio  1969,
 n.  69/335,  la  quale  espressamente  vieta  agli  Stati  membri  di
 applicare  alle  societa'  di  capitali,   sotto   qualsiasi   forma,
 imposizioni  che  non siano afferenti ai conferimenti di capitale; c)
 che avevano  interesse  ad  ottenere  una  sentenza  di  accertamento
 dell'indebito pagamento delle tasse e di condanna dell'amministratore
 alla restituzione delle somme pagate.